lunedì 22 maggio 2017

Malattia: attenzione alle visite fiscali dal 1° settembre



Dal 1° settembre nuove regole definiranno gli obblighi di permanenza in casa, del lavoratore pubblico o privato in caso di malattia e infortunio. Vademecum informativo.

Si chiama Polo Unico Inps e fa parte della riforma Madia, approvata il 19 maggio 2017 in Parlamento dal Consiglio dei Ministri. Questa mozione avrà piena efficacia dal 1° settembre e si occuperà di tutti i cambiamenti messi in atto ai fini delle visite fiscali, riguardanti i dipendenti pubblici e anche i privati, 'spostando' gli accertamenti medico-legali dalle Asl all'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), che diventerà l'organo di controllo incaricato dallo Stato per le assenze dovute a malattia, infortunio e quant'altro. La presenza del medico fiscale  può essere richiesta dallo stesso Ente INPS, che prenderà in considerazione le assenze 'anomale' del lavoratore, accertandosi della sua buonafede (es: in caso di assenze ripetute il lunedì, venerdì, prefestivi o ricorrenze particolari), ma anche a spese del datore di lavoro o dell'amministrazione pubblica e/o privata per la quale lavora il dipendente.

Obblighi del lavoratore dipendente
Appena il dipendente sarà consapevole di uno stato di malattia improvviso, dovrà rendere noto all'azienda l'impossibilità di presentarsi al lavoro e andare dal medico curante affinché attesti lo stato di salute e invii all'INPS il certificato telematico. Una volta aperta la pratica di malattia, il lavoratore dovrà attenersi alla reperibilità domiciliare, negli orari in cui potrebbe verificarsi la visita fiscale da parte del medico preposto. Fin dal primo giorno di malattia si ha l'obbligo di mettersi a disposizione del medico certificatore, sette giorni su sette e compresi i festivi nei seguenti orari: per gli statali e gli enti locali, la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18; mentre per il dipendente privato, gli orari sono dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 17 alle 19. Non sono ammessi giustificativi di assenza per: campanello o citofono rotto, brevi uscite per commissioni o incapacità ad alzarsi dal letto. Solo se, il medico fiscale dovesse presentarsi fuori dagli orari citati, il dipendente 'irreperibile' non potrà essere sanzionato.

Esonerato dalla visita fiscale
Nell'eventualità il lavoratore fosse impossibilitato ad andare dal medico il giorno stesso la malattia e lo facesse il giorno dopo, perderà il primo giorno di retribuzione. Chi non sarà presente alla visita fiscale, perderà il 100% della retribuzione dei primi dieci giorni di assenza. Pericolo escluso se ci si presenterà alla visita fiscale richiesta dal medico e la malattia sarà comprovata, oppure in caso di assenza giustificata per gravi motivi di pericolo familiare o per analisi, cure, terapie farmacologiche, visite mediche generiche e/o specialistiche. In tutti questi casi bisogna informare il datore di lavoro, sui turni che renderanno irreperibili al  controllo fiscale. Successivamente dovrà giustificare le assenze con appropriata documentazione attestante le visite fatte. Si è esonerati da visita fiscale solo in certi casi: infortunio sul lavoro, gravidanza a rischio, patologie per cause di servizio, patologie invalidanti almeno al 67%, ricovero in ospedale, o malattie che mettono a rischio l'incolumità del lavoratore. Il medico può esonerare dalla visita fiscale,  mettendo, se ritiene opportuno, una E maiuscola sul certificato telematico.


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